La misura ha carattere sperimentale: vale per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2021 ed il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita che scatterà il 1° gennaio 2021. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021. Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell'assegno, pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l'assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 2011. Chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995 vedrà l'assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi (sistema misto).
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa). Si può anche cumulare gratuitamente la contribuzione mista cioè presente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell'Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO. Ai fini del cumulo è necessario che la contribuzione non sia coincidente temporalmente.
Verrà applicato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l'ingresso nel mercato di lavoro dei giovani. E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5000 euro lordi.
E' fuori dalla Quota 100 il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.