Il nuovo decreto legge proroga di un anno la sperimentazione dell'ape sociale. Lo strumento era scaduto lo scorso 31 dicembre 2018 ma l'intervento lo rende accessibile anche ai lavoratori che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Le platee degli aventi diritto restano praticamente le medesime valide sino al 31 dicembre 2018: il decreto non prevede alcun ritocco delle categorie che restano pertanto le quattro già note: a) lavoratori dipendenti disoccupati con integrale esaurimento della disoccupazione indennizzata; b) invalidi civili almeno al 74%; c) caregivers; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose (15 profili professionali come modificati con legge 205/2017).

Lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori - nei predetti profili di tutela - che maturano tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 l'età anagrafica di 63 anni unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi); il requisito contributivo potrà essere abbassato per le madri di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni.

L'ape sociale garantisce un sostegno pari all'importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro al mese per 12 mensilità annue. L'assegno cesserà al compimento dell'età pensionabile cioè sino al raggiungimento dei 67 anni di età, quando cioè l'assicurato maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia. La proroga dello strumento riconferma anche le modalità di richiesta dell’ape sociale, quindi sarà necessaria prima la presentazione delle istanze per la verifica delle condizioni di accesso.

Le finestre di accesso per il momento sono due: entro il 31 marzo 2019 e 30 novembre 2019. Lo scorso anno ci fu anche una terza finestra intermedia al 15 luglio non riproposta almeno per ora nel testo del decreto legge.

INDENNIZZO COMMERCIANTI 2019

I requisiti di accesso sono:

  • essere stati titolari, esercenti o coadiutori di un’attività di commercio al minuto, o di somministrazione di alimenti e bevande; • essere stati titolari o coadiutori di un’attività commerciale su aree pubbliche; • essere stati agenti o rappresentanti di commercio; • aver chiuso l’attività, ossia aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio e aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza; • risultare iscritti da almeno 5 anni presso la Gestione speciale Inps Commercianti, al momento di presentazione della domanda; • avere almeno 57 anni di età al momento di presentazione della domanda, se donne; • possedere almeno 62 anni di età al momento di presentazione della domanda, se uomini.

PER PROVARE LA CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ ED AVERE DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO, OCCORRE:

  • l’eventuale riconsegna al Comune, dove ha sede la ditta, dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande; • la cancellazione dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio (tramite Comunica); • per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, la cancellazione dal ruolo provinciale tenuto presso la Camera di commercio.

SINO A QUANDO SI HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO PER CHIUSURA ATTIVITÀ?

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda sino al raggiungimento dell’età utile alla pensione di vecchiaia, ossia sino ai 67 anni, nuova età pensionabile dal 1° gennaio 2019, in base agli adeguamenti alla speranza di vita media.

Durante il periodo d’indennizzo sono accreditati i contributi figurativi per il raggiungimento del diritto alla pensione, mentre questi contributi non sono utili alla misura della pensione, cioè non aumentano l’assegno.

L’indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente: se l’interessato inizia una nuova attività, deve comunicarlo all’Inps entro 30 giorni.

L’indennizzo è invece compatibile: con la pensione anticipata; con la pensione d’inabilità e l’assegno ordinario d’invalidità; con l’assegno sociale (ma, di fatto, comporta la revoca dell’assegno sociale, perché l’indennizzo supera, nella maggior parte dei casi, la soglia di reddito massima per fruire dell’assegno).

Se l’interessato matura il diritto alla pensione anticipata durante il godimento dell’indennizzo, grazie ai contributi figurativi accreditati, può accedere alla pensione anticipata e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.