Le lavoratrici del settore scolastico interessate dall'estensione potranno presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021.
L'opzione donna apre i battenti anche alle lavoratrici dipendenti e autonome nate rispettivamente nel 1962 e nel 1961.
Lo prevede l'articolo 1, co. 336 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) con cui il legislatore ha spostato di un anno i requisiti anagrafici e contributivi necessari per l'accesso al regime sperimentale previsto originariamente dall'articolo 1, co. 9 della legge 243/04.
Con l'entrata in vigore della legge n. 178/2020 potranno, pertanto, accedere alla pensione con uno "sconto" rispetto ai requisiti standard:
1) le lavoratrici dipendenti in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età
al 31 dicembre 2020;
2) le lavoratrici autonome in possesso di 35 anni di contributi e 59 anni di età al
31 dicembre 2020.
Rimane confermato il meccanismo previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. La tavola sottostante illustra, pertanto, le
ultime lavoratrici incluse all'esito della proroga in discussione.
Si rammenta che per il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti nel 2020 e non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur lo scorso dicembre (perchè la modifica normativa è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2021) sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio sino al 28 febbraio 2021 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2021).