La circolare 45 del 2019 l’INPS ha rivoluzionato l’ambito degli assegni familiari, infatti dal 1° aprile 2019 la domanda di ANF (Assegno Nucleo Famigliare) per lavoratori del settore privato e non agricolo non può più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma deve essere presentata telematicamente direttamente all’INPS.

Si tratta di una rivoluzione perché che la domanda di assegno per il nucleo familiare cartacea, viene superata da una più snella domanda telematica da presentare online o tramite patronato.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede la circolare INPS 45/2019 partendo dalla disciplina di riferimento per passare poi alle indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro.

In gergo il termine più usato per indicare questo sostegno economico per i lavoratori è ASSEAGNO FAMIGLIARE (retaggio della vecchia normativa sostituita dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), anche se tecnicamente è più giusto parlare di assegno per il nucleo familiare (ANF), questa nuova denominazione serve anche a distinguere questa misura dagli assegni familiari e maggiorazioni di pensione per tutti i soggetti esclusi dalla normativa degli ANF (es. pensionati da lavoro autonomo, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), comunque per comodità e per meglio comprendere continueremo ad usare entrambi i termini, quindi anche il termine improprio di assegni familiari, pur riferendoci agli assegni per il nucleo familiare.

Aver reso la procedura telematica significa che dal 1° aprile 2019 i lavoratori non devono più presentare la domanda cartacea al datore di lavoro, ma devono presentare la domanda direttamente all’INPS attraverso i seguenti canali telematici:

  • online: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID (di secondo livello) o CNS;
  • tramite patronato.

Il modulo da compilare è sempre lo stesso, parliamo del modello ANF/Dip SR16, solo che non si dovrà più stampare e consegnare al datore di lavoro, ma si dovrà compilare telematicamente.

Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

Ove previsto dalla normativa il lavoratore dovrà presentare altresì il modulo di Autorizzazione ANF modello ANF 42. Una volta accolta la richiesta l’INPS genera il modello ANF 43 valido ai fini della corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare.

Domanda di ANF lavoratori dipendenti agricoltura

Nulla cambia per la domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI). Questi potranno continuare a compilare il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo e consegnarlo al datore di lavoro.

Domanda di ANF lavoratori pubblico impiego


Nulla cambia anche per la domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori del pubblico impiego; questi potranno continuare a compilare il modello fornito dal datore di lavoro pubblico.

Domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite

In caso di lavoratori di ditta cessata o fallita la domanda si dovrà presentare on line all’INPS nel limite della prescrizione quinquennale. La domanda in questo caso può essere presentata oltre che via web e presso i patronati anche tramite il contact-center integrato INPS 803164 da fisso o 06164164 da mobile.

Calcolo e pagamento degli assegni familiari

Nulla cambia nel calcolo dell’Assegno Nucleo Famigliare e nelle modalità di pagamento. Una volta presentata la domanda all’INPS, l’Istituto calcolerà l’importo secondo i consueti parametri:

  1. composizione del nucleo familiare
  2. e redditi complessivi.

Quindi informerà il datore di lavoro, comunicandogli l’importo massimo spettante di assegno giornaliero e mensile. Sarà poi il datore di lavoro che si occuperà del calcolo dell’assegno spettante e provvederà poi al pagamento in busta paga, scomputando poi l’importo dal DM10.