Il decreto legge definitivo estende l’opzione alle lavoratrici che compiono 58 anni (59 anni per le autonome) entro il 31 dicembre 2018 a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi. Vengono cioè incluse le nate entro il 31 dicembre 1960 (1959 le autonome) se hanno raggiunto i 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018. Resterà in vigore il meccanismo delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede uno slittamento nella percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.
Le lavoratrici dipendenti nate nel marzo 1960, considerando lo slittamento di 12 mesi, potranno conseguire la pensione con l’opzione donna dal 1° aprile 2019 mentre per le nate nel 1959, per le quali la finestra mobile si sarebbe già aperta alla data di entrata in vigore del DL, la prima decorrenza non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del DL. (Presupponendo che l’entrata in vigore sia nel mese di gennaio, la decorrenza sarà febbraio 2019). L'ultima lavoratrice inclusa è nata il 31 dicembre 1960 e potrà prendere la pensione a partire dal 1° gennaio 2020.
Non si applicheranno gli adeguamenti alla speranza di vita ed è negata la facoltà di cumulo gratuito della contribuzione mista, quindi i 35 anni di versamenti devono essere interamente nella gestione previdenziale che liquida la prestazione. In caso contrario vanno trasferiti con una ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Il calcolo è contributivo e la riduzione, quindi, è diversa per ciascuna lavoratrice a seconda della propria situazione.